1. È costituita l’Associazione religiosa, senza scopo di lucro, apartitica e apolitica “Tupten Osel Ling”, con sede legale nel Comune di Mori, in via Romana 27. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito della provincia di appartenenza non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
2. Essa opera nel territorio italiano, ed intende operare anche in ambito internazionale.
3. L’Associazione può istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.
Essa può, altresì aderire ad altre Associazioni, Federazioni o enti che perseguano finalità di utilità sociale, mantenendo la propria autonomia giuridica, fiscale ed amministrativa.
4. L’Associazione ha durata illimitata.
Art.2 – Origini e finalità
1. L’Associazione non ha scopo di lucro ed intende perseguire attività religiosa, nei confronti degli associati e di terzi, nel settore del Buddhismo Tibetano e dell’etica universale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. L’Associazione è fondata ed ispirata dalla visione e dalla pratica del Ven. Lama Sogan Rinpoche Pema Lodoe, Fondatore e Direttore Spirituale dell’Associazione medesima, in seno al lignaggio del Longchen Nyingthik ed alla tradizione degli insegnamenti dello Dzogchen buddhista. L’Associazione intende promuovere lo studio, la divulgazione, il sostegno e lo sviluppo del Buddhismo Tibetano e dei suoi valori e principi, e intende realizzare la visione e la pratica del Maestro fondatore e ispiratore Ven. Lama Sogan Rinpoche Pema Lodoe, attuandole secondo le sue indicazioni nel rispetto di tutte le tradizioni della dottrina buddhista in tutte le loro articolazioni. L’Associazione ha, inoltre, lo scopo di sviluppare la cultura della saggezza, informata ai valori di umanesimo universale, di cui la tradizione del Buddhismo Tibetano, nella persona di Sua Santità il XIV Dalai Lama Tenzin Gyatso è portatrice; in tal senso, essa promuove il dialogo tra le religioni e favorisce l’incontro tra le persone che lavorano in modi diversi per la pace interiore ed esteriore. L’associazione professa la religione buddhista e persegue lo scopo di praticare il culto presso la sede dell’Associazione o in qualsiasi luogo ritenuto adeguato, con sedute di meditazione individuali e collettive, ritiri, pellegrinaggi, nonché con insegnamenti basati sui testi tradizionali ed i loro commentari impartiti da Maestri riconosciuti, cerimonie e rituali che possono ricomprendere il Rifugio nei Tre Gioielli, la recitazione di Mantra, prostrazioni e altre pratiche comprese quelle delle Offerte al Guru e ai Tre Gioielli; fornire consulenza e assistenza spirituale in favore delle persone che lo richiedano, conferire iniziazioni e ordinazione laiche e monastiche attraverso l’attività del Ven. Sogan Rinpoche e/o altri Maestri da lui designati.
3. L’associazione esclude qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela esclusiva degli interessi economici degli associati. Non sono consentite limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati.
Art. 3 – Attività
1. Al fine di raggiungere le finalità menzionate all’articolo precedente, l’Associazione può svolgere le seguenti attività: a) Gestire e fornire luoghi adeguati nei quali gli associati e terzi individualmente e/o collettivamente, si possano ritrovare per coltivare la loro conoscenza ed esperienza spirituale attraverso l’insegnamento del Dharma buddhista, la meditazione e le diverse pratiche correlate ai temi associativi; b) Organizzare corsi, convegni, conferenze, lezioni e seminari di studio, in relazione a tutte le pratiche di culto ivi inclusa la meditazione; c) Organizzare ritiri individuali e di gruppo, nonché feste religiose, cerimonie e rituali; d) Fornire consulenza e aiuto spirituale, unitamente ai materiali e oggetti per la pratica; e) Sviluppare le tematiche relative alla fine-vita e all’accompagnamento ai morenti, fornendo adeguato supporto spirituale e formativo anche in collaborazione con strutture di hospice sul territorio nazionale e internazionale; f) Redigere e produrre pubblicazioni, anche periodiche, nonché provvedere alla divulgazione di testi, di dispense, di video e di qualsiasi genere di materiale attinente alla religione buddhista, alle sue tematiche e alle sue pratiche, attraverso l’utilizzo di ogni mezzo messo a disposizione dalla tecnologia;g) Sviluppare la collaborazione fra i gruppi delle varie scuole buddhiste, con associazioni ed enti, favorendo il dialogo con le altre comunità religiose e in generale con i centri d’impegno spirituale, come pure con istituzioni culturali su argomenti di interesse comune; h) Promuovere studi e iniziative varie, allo scopo di conservare e preservare il patrimonio culturale delle popolazioni tibetane e indo-tibetane. i) Fornire sostegno economico e organizzativo ad persone fisiche, enti religiosi o laici, e/o associazioni che perseguono analogo scopo statutario anche all’estero. l) Collaborare con altri enti, pubblici e privati, anche mediante la stipula di rapporti contributivi e convenzionati. m) Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento ed il raggiungimento degli scopi statutari.
2. Per il perseguimento dei propri scopi, l’Associazione potrà promuovere iniziative di raccolte pubbliche di fondi a carattere occasionale, nonché svolgere attività economiche e commerciali accessorie, strumentali e sussidiarie ai fini istituzionali.
3. L’Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività personali, volontarie e gratuite degli associati. In caso di particolari necessità, essa potrà stipulare rapporti di lavoro subordinato, para-subordinato, autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati. È, altresì, previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, analiticamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Art.4 - Norme sull’ordinamento interno
1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. È aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito, gli ideali, le responsabilità e l’impegno.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.
Art.5 - Soci
1. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, ne condividono lo spirito, gli ideali, le responsabilità e l’impegno e intendano pertanto collaborare al loro raggiungimento.
2. L’Associazione è composta da soci fondatori, ordinari, sostenitori e onorari. Sono soci fondatori dell’Associazione coloro che, citati nell’atto costitutivo, hanno concorso alla sua stessa costituzione; sono soci ordinari coloro che, una volta ammessi all’Associazione, hanno provveduto al versamento della quota associativa annuale; sono soci sostenitori coloro che, oltre al versamento della quota associativa annuale, provvedono ad erogare ulteriori somme a sostegno delle finalità istituzionali dell’Associazione; i soci onorari vengono nominati dal Consiglio Direttivo, non provvedono al versamento della quota associativa annuale e non esercitano il diritto di voto e di elettorato. In caso di adesione di enti giuridici, essi sono rappresentati dal Presidente, ovvero da altro consigliere da questo delegato. In ipotesi di adesione di minori di età, essi sono rappresentati dall’esercente la potestà. I soci minori di età non hanno diritto di voto.
Art.6 - Procedura di ammissione
1. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Art.7 - Diritti e doveri degli associati
1. Gli associati hanno il diritto di: partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi; esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 ( trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa.
3. Gli associati hanno il dovere di: adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali; in particolare impegnarsi a mantenere il buon nome dell’Associazione e manifestare rispetto per le regole e i precetti dell’etica buddhista nel contesto dello svolgimento delle attività associative; rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo
1. La qualità di associato si perde per: recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato; mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 15 (quindici) giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art.6 del presente Statuto.
2. L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per: comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione; persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali; aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
4. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art.9 - Organi dell’Associazione
1. Gli organi sociali dell’Associazione sono: l’Assemblea generale dei soci; il Consiglio Direttivo; il Revisori dei Conti.
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute, analiticamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. È, quindi, garantita la libera eleggibilità degli organi sociali.
2. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art.10 - L’Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è il momento fondamentale di confronto e di elaborazione, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione. Essa è composta dagli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale, ognuno dei quali ha diritto a un voto. È, quindi, garantito il principio del voto singolo, ai sensi dell’articolo 2532, comma 2, del Codice civile ed è espressamente escluso l’esercizio del voto per corrispondenza. Alle adunanze dell’Assemblea possono partecipare senza diritto di voto i soci onorari.
2. Ciascun associato, nel rispetto degli artt. 2372-2373 c.c. può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse tre deleghe per associato.
3. L’Assemblea, presieduta dal Presidente dell’Associazione, viene da questi convocata almeno una volta all’anno, per l’approvazione del rendiconto contabile economico-finanziario; può essere altresì convocata su richiesta scritta da parte della maggioranza dei consiglieri, ovvero per domanda motivata di almeno 3/5 (tre/quinti) degli associati. In tali ipotesi, il Presidente vi provvede entro i successivi sessanta giorni.
Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, o email, oppure sistema di messaggistica istantanea almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno.
5. L’Assemblea può riunirsi, in caso di comprovati motivi, anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento del Presidente, la stessa si considererà sospesa, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.
Art.11 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum
1.È compito dell’Assemblea ordinaria: approvare il rendiconto d’esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo; approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo; determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo; eleggere e/o revocare l’organo di revisione; decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione; approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione; deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
Art.12 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum
1.È compito dell’Assemblea straordinaria: deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto; deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.
2. l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/5 (un quinto) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
Art.13 - L’Assemblea degli associati: regole di voto
1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti nel libro degli associati possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto, né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all’associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
Art.14 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica
1. Il Consiglio è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero da 2 (due) a 5 (cinque) membri eletti dall’Assemblea e, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario con facoltà di cumulo delle predette cariche. Tutti gli incarichi sociali s’intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea ordinaria, secondo i quorum previsti per tale tipologia assembleare.
2. Nel caso di cessazione di uno o più membri del Consiglio Direttivo, i membri mancanti vengono sostituiti mediante la lista dei non eletti. In mancanza, i membri rimasti in carica provvedono a cooptazione tra i soci, previa accettazione di questi ultimi. I membri così nominati o cooptati vengono ratificati nella prima Assemblea ordinaria successiva. In caso di cessazione della maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano l’Assemblea, entro il termine massimo di trenta giorni, per la elezione dei mancanti. I consiglieri nominati, cooptati o eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
Art.15 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto
1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, via lettera, mail o messaggistica istantanea, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea e senza il vincolo dei comprovati motivi.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.
Art.16 - Competenze del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, che non siano espressamente delegati all’Assemblea ai sensi del vigente statuto, ed in particolare ha il compito di: curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea degli associati; redigere il rendiconto d’esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; nominare il Presidente, il Vicepresidente il Tesoriere e il Segretario dell’Associazione; decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati; redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare; deliberare la convocazione dell’Assemblea; decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni; ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente; curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione; deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale; adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni; adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.
Art.17 - Il Presidente: poteri e durata in carica
1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza all’interno del suo ambito ed è rieleggibile senza limite alcuno.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di: firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi; curare l’attuazione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 30 (trenta) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo; convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo. Attribuire specifiche deleghe o incarichi ai componenti del Consiglio Direttivo o ad altri soci e/o terzi con il fine del raggiungimento degli scopi statutari. Informare costantemente il Direttore Spirituale e accoglierne suggerimenti e osservazioni.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
Art.18 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo
1.La carica di Consigliere si perde per: dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, e/o persistenti violazioni degli obblighi statutari che abbiano comportato danni agli interessi dell’Associazione; perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere alla nomina di nuovi consiglieri e/o alla modifica del numero di consiglieri in carica. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.
Art. 19 – Segretario e Tesoriere
Il Segretario cura l’esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, tiene i Libri sociali e, qualora Tesoriere, cura l’Amministrazione dell’Associazione e si incarica delle riscossioni, delle entrate e della tenuta dei libri sociali.
Art.20 - L’organo di revisione
1. L’organo di revisione è formato da un unico componente, eletto dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell’organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L’organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile.
3. Il Revisore esercita la vigilanza sull’amministrazione dell’Associazione e sulla corrispondenza dell’utilizzo delle risorse rispetto agli scopi statutari. In caso di irregolarità riscontrate, ha il potere di convocare l’Assemblea. Partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
4. Delle proprie riunioni l’organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell’organo di revisione decada dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
6. Il componente dell’organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
Art.21 - Responsabilità degli organi sociali
1. Delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono, oltre all’Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.
Art.22 - Libri sociali e registri
1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture: il libro degli associati; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di revisione.
Art. 23 – Patrimonio
1. I mezzi economici dell’Associazione sono costituiti da: quote associative e contributi degli associati; erogazioni liberali da parte di soci e di terzi; donazioni, lasciti testamentari e legati; contributi da parte di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti realizzati nell’ambito dei fini statutari; proventi dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi in favore di soci e di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale e agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell’Associazione; ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’Associazionismo sociale.
2. Le elargizioni in denaro, le donazioni, i lasciti, i contributi specifici e le offerte, comprese le Offerte al Guru e ai Tre Gioielli, sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulle utilizzazioni di esse in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione. L’Associazione, tramite deliberazione del Consiglio Direttivo, può compiere ogni operazione mobiliare e/o immobiliare utile per il raggiungimento degli scopi sociali.
3. È vietato distribuire tra gli associati e i terzi, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati in favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
Art.24 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro
1. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità religiose, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 25 – Bilancio
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano l’1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Il rendiconto dell’Associazione deve essere depositato presso la sede della stessa almeno 8 (otto) giorni prima della data dell’Assemblea dei soci, a disposizione degli associati previa richiesta scritta.
Art.26 - Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio
La durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione dell’Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 (quattro quinti) dei soci esprimenti il solo voto personale con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta della convocazione dell’Assemblea straordinaria da parte dei soci, avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione, deve essere presentata da almeno 4/5 (quattro quinti) dei soci con diritto di voto con esclusione delle deleghe. L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione stessa. La destinazione dell’eventuale patrimonio residuo avverrà, secondo le indicazioni fornite dal Ven. Lama Sogan Rinpoche Pema Lodoe, Fondatore e Direttore Spirituale dell’Associazione, a favore di altra associazione che persegua finalità identiche o analoghe, o a fini di pubblica utilità e salvo diversa indicazione imposta dalla legge.
Art. 27– Controversie
Tutte le controversie tra l’Associazione e i soci e/o tra i soci medesimi saranno, in prima istanza, presentate al Ven. Lama Sogan Rinpoche Pema Lodoe, Fondatore e Direttore Spirituale dell’Associazione. Per eventuali fasi successive è competente il Foro di Milano
Art.28 - Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.
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